Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito “Decreto 231”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento “sistema punitivo” a carico delle persone giuridiche (società, associazioni, fondazioni, etc.) per alcuni specifici reati (c.d. “reati presupposto”), commessi da soggetti apicali (amministratori, direttori, etc.) o dipendenti/collaboratori nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Tale responsabilità si aggiunge (e non sostituisce) quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato, che risponde direttamente innanzi al Giudice penale per l’illecito commesso.
In caso di accertamento delle responsabilità di cui al Decreto 231, le sanzioni a carico dell’ente possono essere di carattere pecuniario, stabilite dal Giudice in base alla gravità del fatto e della responsabilità dell’ente, ovvero interdittive, cioè incidere in vario modo sull’attività dell’ente (es. esclusione di agevolazioni, finanziamenti o contributi, interdizione dall’esercizio dell’attività, etc.).
Tutte queste responsabilità e conseguenze possono essere evitate o ridotte qualora l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto 231 (“Modello Organizzativo 231”) e si sia dotato di un organismo di vigilanza e controllo con il compito di vigilare sull’osservanza del Modello Organizzativo 231.
L’esonero dalla responsabilità dell’ente passa, quindi, attraverso il giudizio di idoneità del sistema organizzativo e di controllo interno, adottato dallo stesso, che deve essere tale da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.